di Antonio Tortora
Chi, negli ultimi tempi, non ha avuto fastidi frequenti attraverso i
dispositivi di telefonia fissa e mobile da parte di gestori scorretti,
invadenti e non osservanti della legge, alzi la mano; vediamo, anche se
virtualmente, una selva di mani alzate. Il Garante per la protezione dei
dati personali ha predisposto un sistema efficace per opporsi alle
telefonate pubblicitarie indesiderate. FACCIAMO VALERE I NOSTRI DIRITTI e
rivolgiamoci al GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, un
pubblico servizio cui é necessario ricorrere in un momento in cui i
telefoni squillano all'impazzata con l'effetto di stressare,
disorientare, raggirare e confondere l'utenza con giungle tariffarie
incomprensibili, con servizi la cui efficacia é dubbia, con navigazioni
lentissime su linee Adsl sovraccariche e per giunta con improvvise
rescissioni unilaterali di contratti e piani tariffari da parte di
gestori sempre più agguerriti e sempre meno rispettosi delle persone con
cui intendono instaurare un rapporto di business. Inoltre in caso di
disdetta si registrano costi esagerati, zero trasparenza dovuta a
un'opacità informativa da parte di quasi tutti i gestori e burocrazia
infinita in caso di cambio gestore. C'è molta carne a cuocere e i dati
dell'Agcom (Autorità garante delle comunicazioni) lo confermano.
Temevamo di dover tornare sull'argomento e così è stato. In nessun altro
Paese al mondo il business telefonico risulta così appetibile per le
agguerrite società che gestiscono la telefonia mobile e fissa.
L'accaparramento del cliente, sprovveduto e ignaro di tutte le dinamiche
che si nascondono nelle maglie della tecnologia e della burocrazia,
costituisce il target primario di call center moltiplicati a dismisura
su tutto il territorio nazionale e all'estero. Teleselling (televendita)
e telemarketing outbound (ovvero interviste telefoniche che partono da
call center allo scopo di individuare strategie commerciali) sono
diventate un'incubo per gli italiani che, ogniqualvolta sentono il
telefono squillare, temono a ragion veduta, che si tratti proprio del
disturbatore, del molesto, dello scocciatore, del seccatore inopportuno
di turno. Chissà come mai non è stato inventato il reato di STALKING
TELEFONICO in un paese così creativo nell'inventare nuovi reati; forse
per non danneggiare i gestori telefonici? Essi infatti con le loro
apparecchiature sofisticate e i software a loro disposizione consentono
il CONTROLLO CAPILLARE DI TUTTI I CITTADINI? Dalle conversazioni
personali agli spostamenti? La situazione è pesante e la procedura
consigliata dal Garante, che per fortuna esiste e rappresenta l'unico
baluardo legale nei confronti dell'invadenza di queste società senza
scrupoli, è piuttosto ferraginosa e complicata e non è detto che, una
volta ottemperato a tutti gli adempimenti necesari, il problema venga
risolto.
Di seguito l'elenco dei gestori di telefonia mobile: 3 Italia., Tim, Vodafone., Wind.. Per la telefonia mobile con operatori virtuali: Auchan Mobile, Coop Voce, Total Erg Mobile, Fastweb, MTV Mobile, Noverca, Poste Mobile, Tiscali Mobile, Carrefour UnoMobile. Ecco infine l'elenco dei gestori di telefonia fissa: ACN, Ariatel, Brennercom, DigiTel, Eutelia, Fastweb, Infostrada Wind Telecomunicazioni, Klik, Noi Tel Italia, OKcom, OlimonTel, Telecom Italia, TeleTu, Tiscali, TLC, Vodafone Italia. Come si vede sono tantissimi, dotati di centinaia e centinaia di piani tariffari, e ogni utente potrà riconoscere il proprio persecutore; appare ovvio che solo i più forti sono presenti in maniera massiccia con i call center e dunque saranno anche quelli che disturbano di più con la loro aggressività mascherata da buona educazione e gentilezza ipocrita e falsa.
Di seguito l'elenco dei gestori di telefonia mobile: 3 Italia., Tim, Vodafone., Wind.. Per la telefonia mobile con operatori virtuali: Auchan Mobile, Coop Voce, Total Erg Mobile, Fastweb, MTV Mobile, Noverca, Poste Mobile, Tiscali Mobile, Carrefour UnoMobile. Ecco infine l'elenco dei gestori di telefonia fissa: ACN, Ariatel, Brennercom, DigiTel, Eutelia, Fastweb, Infostrada Wind Telecomunicazioni, Klik, Noi Tel Italia, OKcom, OlimonTel, Telecom Italia, TeleTu, Tiscali, TLC, Vodafone Italia. Come si vede sono tantissimi, dotati di centinaia e centinaia di piani tariffari, e ogni utente potrà riconoscere il proprio persecutore; appare ovvio che solo i più forti sono presenti in maniera massiccia con i call center e dunque saranno anche quelli che disturbano di più con la loro aggressività mascherata da buona educazione e gentilezza ipocrita e falsa.
Guarda la clip informativa del Garante su Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=eFGARgqpkC8
Gli abbonati (che la legge definisce ora "contraenti") i cui nominativi e numeri siano in elenco e che non desiderino ricevere telefonate pubblicitarie, devono iscriversi al Registro Pubblico delle Opposizioni.
Il Registro è stato istituito con il d.P.R. 178/2010 e la sua gestione è stata affidata, dal Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni, alla Fondazione Ugo Bordoni (FUB).
L'iscrizione è gratuita, ha durata indefinita e può essere revocata in qualsiasi momento.
Vi sono 5 modi per opporsi alle telefonate pubblicitarie rivolgendosi al Gestore del Registro Pubblico delle Opposizioni:
• Per raccomandata, scrivendo a: "GESTORE DEL REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI – ABBONATI"
UFFICIO ROMA NOMENTANO - CASELLA POSTALE 7211 - 00162 ROMA (RM)
• Via fax: 06.54224822;
• Per e-mail: abbonati.rpo@fub.it;
• Tramite il numero verde: 800.265.265;
• Compilando il modulo elettronico disponibile nella apposita "area abbonato" sul sito: www.registrodelleopposizioni.it
Chi tutela gli abbonati se, nonostante l'iscrizione, ricevono una o più telefonate indesiderate?
Il cittadino può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali o all'Autorità giudiziaria.
(A tal riguardo, si suggerisce la lettura del provvedimento 20 settembre 2012)
Prima di fare la segnalazione è bene però:
• accertarsi dell'avvenuta iscrizione al Registro;
• controllare che siano trascorsi 15 giorni dal momento dell'iscrizione (solo dopo questo termine, infatti, l'opposizione diviene effettiva);
• verificare di non aver prestato il consenso al trattamento dei propri dati per finalità di telemarketing allo specifico soggetto che ha effettuato la chiamata.
Chi tutela gli abbonati quando ricevono telefonate pubblicitarie malgrado i loro numeri non siano in elenco (utenze riservate)?
Il cittadino può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali o all'Autorità giudiziaria.
Prima di fare la segnalazione è bene però verificare di non aver prestato il consenso al trattamento dei propri dati per finalità di telemarketing allo specifico soggetto che ha effettuato la chiamata.
Una serie di modelli di segnalazione indirizzati al Garante da compilare sono stati predisposti dal Garante e sono scaricabili online in formato pdf. Basta digitare: http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1794339
Gli abbonati (che la legge definisce ora "contraenti") i cui nominativi e numeri siano in elenco e che non desiderino ricevere telefonate pubblicitarie, devono iscriversi al Registro Pubblico delle Opposizioni.
Il Registro è stato istituito con il d.P.R. 178/2010 e la sua gestione è stata affidata, dal Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni, alla Fondazione Ugo Bordoni (FUB).
L'iscrizione è gratuita, ha durata indefinita e può essere revocata in qualsiasi momento.
Vi sono 5 modi per opporsi alle telefonate pubblicitarie rivolgendosi al Gestore del Registro Pubblico delle Opposizioni:
• Per raccomandata, scrivendo a: "GESTORE DEL REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI – ABBONATI"
UFFICIO ROMA NOMENTANO - CASELLA POSTALE 7211 - 00162 ROMA (RM)
• Via fax: 06.54224822;
• Per e-mail: abbonati.rpo@fub.it;
• Tramite il numero verde: 800.265.265;
• Compilando il modulo elettronico disponibile nella apposita "area abbonato" sul sito: www.registrodelleopposizioni.it
Chi tutela gli abbonati se, nonostante l'iscrizione, ricevono una o più telefonate indesiderate?
Il cittadino può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali o all'Autorità giudiziaria.
(A tal riguardo, si suggerisce la lettura del provvedimento 20 settembre 2012)
Prima di fare la segnalazione è bene però:
• accertarsi dell'avvenuta iscrizione al Registro;
• controllare che siano trascorsi 15 giorni dal momento dell'iscrizione (solo dopo questo termine, infatti, l'opposizione diviene effettiva);
• verificare di non aver prestato il consenso al trattamento dei propri dati per finalità di telemarketing allo specifico soggetto che ha effettuato la chiamata.
Chi tutela gli abbonati quando ricevono telefonate pubblicitarie malgrado i loro numeri non siano in elenco (utenze riservate)?
Il cittadino può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali o all'Autorità giudiziaria.
Prima di fare la segnalazione è bene però verificare di non aver prestato il consenso al trattamento dei propri dati per finalità di telemarketing allo specifico soggetto che ha effettuato la chiamata.
Una serie di modelli di segnalazione indirizzati al Garante da compilare sono stati predisposti dal Garante e sono scaricabili online in formato pdf. Basta digitare: http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1794339
· fax: 06.69677.3785
· e-mail: urp@gpdp.it oppure urp@pec.gpdp.it
· raccomandata indirizzata a: "Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio, 121 - 00186 Roma"
E' importante sapere che sono state introdotte nuove regole a tutela del consumatore:
• chi fa la telefonata pubblicitaria deve rendere visibile il numero chiamante;
• gli operatori, o i loro responsabili, al momento della chiamata, devono indicare con precisione agli interessati che i loro dati personali sono stati estratti dagli elenchi di abbonati, fornendo, altresì, le indicazioni utili all'eventuale iscrizione del contraente nel registro delle opposizioni;
• l'informativa può essere resa con modalità semplificate.
Va ricordato che: al Garante per la protezione dei dati personali sono state attribuite funzioni di vigilanza sul Registro delle opposizioni (artt. 4 e 12 del d.P.R. 178/2010). Il gestore del Registro (FUB) deve assicurare l'accesso al registro da parte del Garante per la protezione dei dati personali, per esercitare controlli, verifiche o ispezioni che risultino necessari secondo quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali
SANZIONI: In caso di violazione del diritto di opposizione, nelle forme previste dal d.P.R. 178/2010 si applica una sanzione da 10 mila a 120 mila euro (articolo 162, comma 2-quater del Codice).
LE SEGNALAZIONI AL GARANTE
A partire dall'entrata in funzione, nel febbraio 2011, del Registro delle opposizioni sono pervenute al Garante, da parte di abbonati iscritti al Registro, oltre 12.500 segnalazioni (dato aggiornato al 30 giugno 2014).
Per ogni presunta violazione è stata avviata una specifica istruttoria preliminare e, nei casi in cui è stata accertata la violazione della privacy da parte delle società operanti nel settore del telemarketing, sono state contestate sanzioni che ammontano a complessivi 2.236.000 euro (dato aggiornato al 30 giugno 2014).
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